Art. 112.
(Istituti per la esecuzione delle pene).

      1. Gli istituti per la esecuzione delle pene detentive della reclusione sono le case di reclusione.
      2. Sezioni di casa di reclusione possono essere istituite presso le case circondariali.
      3. Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati in esecuzione di pena detentiva possono essere assegnati alle case circondariali. In tali istituti è anche eseguita la pena dell'arresto.